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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in particolare gli articoli 22 bis e 22 ter;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 31 ottobre 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 4 novembre 2013;


Visto il parere con suggerimenti della terza e quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2013;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 26 novembre 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 1114;


Considerato quanto segue:


1. le modifiche al d.p.g.r. 7/R/2004 sono necessarie in primo luogo per recepire le modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144), avente ad oggetto la perdita dello stato di disoccupazione, che sono state introdotte dall’articolo 4, comma 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal successivo articolo 7, commi 7 e 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;


2. è inoltre opportuno adeguare il d.p.g.r. 7/R/2004 alle “linee guida”, condivise tra le regioni e le province autonome per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione e finalizzate ad una regolamentazione unitaria dello stato di disoccupazione, in applicazione del principio di uguaglianza di trattamento dei lavoratori disoccupati in tutto il territorio nazionale. Le citate linee guida sono attualmente in corso di approvazione da parte della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;


3. è necessario prevedere una disciplina transitoria a tutela dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per stabilire che la sospensione dello stato di disoccupazione perdura fino alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni previgenti;


4. è necessario prevedere l’entrata in vigore della nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2014 per assicurarne la contemporanea entrata in vigore in tutto il territorio nazionale, secondo quanto condiviso nelle citate “linee guida”;


5. di accogliere i suggerimenti della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.