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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 4
- Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
1. Il servizio per l'impiego è competente a:
a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione,
diffusione,
comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;
b) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;
c) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007;
d) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;
e) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.