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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 35
- Norme transitorie e finali
1. Alle persone disoccupate ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 2, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144) che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso un contratto di lavoro subordinato o un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari o inferiore ad otto mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai giovani, così come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 181/2000 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso un contratto di lavoro subordinato di durata compresa fra quattro e sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a otto mesi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 17 comma 2, del d.p.g.r. 7/R/2004, come sostituito dall’articolo 19 del presente regolamento, se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi e il reddito che ne è derivato è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.
4. L’attuazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 7/R/2004, come sostituito dall’articolo 13 del presente regolamento, è subordinata all’implementazione del sistema informativo regionale del lavoro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.