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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 26
Iscrizione nell’elenco disabili.
1. Il lavoratore disabile che intende iscriversi nell’elenco previsto dall'articolo 8 della l. 68/1999 rilascia un’autocertificazione, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative;
c) l’eventuale attività precedentemente svolta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.