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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 17 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 17
Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione.
1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.
2. L’anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.
3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell’anzianità di disoccupazione, il lavoratore, entro quindici giorni dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, presenta istanza al servizio per l’impiego competente, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2.
4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l’impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e l’anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L’istanza è presentata con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
5. Per la sospensione e per il ripristino dell’anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.