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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 15 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 15
Conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di attività lavorativa
1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione
dello stato di disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al
comma 1.
3. Se l’istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.
5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa vigente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.