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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 15
- Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Primo colloquio di orientamento e patto di servizio
1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l'impiego entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.
2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:
a) intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l’effettiva disponibilità ad aderire ad iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo;
b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;
c) prescrive gli obblighi di ripresentazione.
3. Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l’impiego e il lavoratore sottoscrivono un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.
4. Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l’impiego si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.
5. Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.