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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 13
Disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e offerta congrua
1. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.
3. L'offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio di cui all'articolo 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio si ritiene congrua anche l’offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità;
b) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi;
c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto
pubblici.
4. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l’offerta congrua è definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.