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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 12 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 12
Dichiarazione dello stato di disoccupazione
1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l’impiego competente un’autocertificazione, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa;
c) di essere disponibile a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l’impiego;
d) l’eventuale attività precedentemente svolta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l’impiego, nell’ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.
5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.