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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 10
Classificazione dei lavoratori
1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.