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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 9
Scheda anagrafico - professionale
1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico–professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.
3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
4. Il servizio per l'impiego territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.