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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e in particolare l’articolo 18 (Volontariato);


Visto il Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), e in particolare gli articoli 13 (Elenco regionale), 14 (Impiego dei volontari e conseguenti benefici) e 15 (Regolamenti regionali);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, del 9 novembre 2012, attuativa dell’Sito esternoarticolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 26 luglio 2005, n. 152 , ed altresì dell’Sito esternoarticolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 novembre 2001, n. 401 ;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 luglio 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3.


Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto dalla Prima Commissione consiliare “Affari istituzionali, Programmazione e bilancio” nella seduta del 19 settembre 2013, e ritenuto di accogliere il parere medesimo, ad eccezione di alcune osservazioni di natura esclusivamente formale, ovvero inerenti a disposizioni del regolamento giustificate dalla genesi e dalle peculiarità specifiche delle norme medesime;


Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 9 ottobre 2013.


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2013, n. 850.


Considerato quanto segue:


1. La Regione, in armonia con quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 18 della l. 225/1992 e della l.r. 67/2003 , assicura l’unitaria e responsabile partecipazione delle organizzazioni di volontariato, degli Enti Locali e, più in generale, di tutti i soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo concorrono, sul territorio della Regione Toscana, nelle attività di protezione civile, e, più in particolare, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall’Sito esternoarticolo 2 comma 1 della l. 225/92 , nonché alle attività di formazione ed addestramento nella medesima materia.


2. La Regione promuove e favorisce la crescita e lo sviluppo dello spirito solidaristico che caratterizza il fenomeno associativo del volontariato, che, nel campo della protezione civile, trova una delle estrinsecazioni e manifestazioni più meritorie. Riconosce, pertanto, l’importanza del ruolo e dei compiti assunti dalle organizzazioni del volontariato regionale della protezione civile, anche in considerazione dell’assenza di scopo di lucro e della prevalente gratuità delle prestazioni degli aderenti, fino a farne una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, favorendone altresì l’autogoverno democratico.


3. Per tali ragioni, la Regione individua e costituisce, tra altro, apposite sedi di confronto e partecipazione di tutti gli attori e i soggetti, pubblici e privati, interessati alla crescita complessiva del sistema di protezione civile, sia in termini di qualificazione degli operatori che di condivisione e valorizzazione delle risorse e dei mezzi disponibili. A questo scopo, con il presente regolamento viene istituita la Consulta regionale della protezione civile.


4. Già con il regolamento approvato con Sito esternod.p.r. 194/2001 si è provveduto a costituire uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni del volontariato della protezione civile agli interventi di emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze, come testimoniano i risultati positivi ottenuti anche nelle emergenze di più vaste dimensioni. Di quì, il ruolo di supplenza svolto dalla disciplina da esso dettata, in attesa della piena attuazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto “federalismo amministrativo”, varato con la Sito esternolegge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e disciplinato dagli articoli 107 e 108 Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ).

In tale direzione, la Regione ha già operato con il d.p.g.r. 3 marzo 2006, n.7/R, di cui si dispone l’abrogazione e la sostituzione con il presente regolamento, fornendo in tal modo, relativamente al fenomeno del volontariato della protezione civile regionale, un ulteriore significativo contributo.

Da quanto ora detto discende altresì l’assimilazione ed omogeneizzazione, ad opera Sito esternodel medesimo d.p.r. 194/2001 , di tutte le attività da svolgersi a cura dei volontari di protezione civile, indipendentemente dall’ambito territoriale ed operativo di riferimento, e a prescindere dalla dimensione degli eventi di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1 della l. 225/1992 .


5. Conclusivamente, emerge con ogni evidenza l’opportunità di innovare la disciplina dettata con il regolamento regionale approvato con d.p.g.r. n. 7/R/2006, per una duplice esigenza. Da una parte, come sopra rilevato, quella di procedere all’adeguamento delle disposizioni regionali medesime a quelle statali di indirizzo di cui al d.p.c.m. 9 novembre 2012.

Dall’altra, e soprattutto, quella, evidenziatasi nell’esperienza occorsa nell’arco temporale che va dal 2006 ad oggi, di provvedere ad una puntualizzazione e rivisitazione degli elementi, normativi e fattuali, tale da innovare complessivamente la disciplina del sistema regionale, anche mediante una “iniezione” di semplificazione procedurale ed amministrativa. Ciò, con l’intento palese di conseguire altresì il risultato di una integrazione efficace tra le componenti tutte del sistema regionale, e di quest’ultimo con quello statale;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.