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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO I
- Disposizioni generali sulle organizzazioni del volontariato regionale
Art. 1
- Organizzazioni del volontariato della protezione civile
1. Ai fini di cui al presente regolamento, si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 7.
2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito con legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria;
c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale.
3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell’ente responsabile dell’esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all’interno del territorio del comune, ovvero nell’ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all’organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.
Art. 2
- Forme di organizzazione operativa del volontariato
1. Il volontariato di protezione civile della Regione Toscana opera attraverso le seguenti articolazioni territoriali:
a) a livello comunale o, qualora le funzioni di protezione civile siano svolte in forma associata, intercomunale, tramite le organizzazioni operanti esclusivamente sul territorio comunale, nonché le articolazioni locali delle organizzazioni regionali e nazionali;
b) a livello provinciale, tramite le organizzazioni operanti sul territorio provinciale, e le sezioni delle organizzazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo;
c) a livello regionale, tramite le organizzazioni regionali e le sezioni delle organizzazioni nazionali operanti sul territorio regionale.
Art. 3
- Comitato operativo regionale del volontariato
1. Il Comitato operativo regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato operativo è costituito dalle organizzazioni di volontariato in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione sia all’elenco regionale che all’elenco centrale di protezione civile;
b) presenza sul territorio regionale, con proprie sezioni, almeno in 5 Province;
c) adeguata struttura organizzativa di coordinamento a livello regionale;
d) disponibilità di una sala operativa unitaria per l’attivazione e il coordinamento a livello regionale delle varie sezioni;
e) capacità di garantire, per il numero e le caratteristiche dei volontari aderenti, nonché delle altre risorse disponibili, adeguatezza e prontezza operative, sia relativamente alla logistica che al soccorso tecnico e all’assistenza alla popolazione.
2. Il Comitato operativo, al quale le organizzazioni di cui al comma 1 partecipano mediante designazione di un proprio rappresentante esercita le seguenti attività:
a) organizza, mediante le sale operative complessivamente disponibili, apposite unità operative destinate ad integrare quelle già presenti a livello provinciale, ove queste ultime non siano sufficienti, quantitativamente o per la specializzazione necessaria, a fronteggiare eventi calamitosi in corso o previsti, provvedendo altresì alla mobilitazione di esse in forma coordinata,
b) assicura, anche tramite un proprio delegato sul luogo in cui si è verificato l’evento, il raccordo delle unità operative mobilitate ai sensi di cui alla lettera a) con i Centri operativi istituiti sul luogo medesimo, e con la sala operativa regionale;
c) collabora alla gestione della funzione Volontariato della sala operativa regionale;
d) collabora all’organizzazione di iniziative formative e di esercitazioni regionali, con particolare riguardo a quelle finalizzate al miglioramento dell’efficienza del sistema di protezione civile, ed all’integrazione fra le varie componenti di esso;
e) promuove l’applicazione di standard formativi definiti d’intesa con la Regione nell’ambito delle attività di formazione realizzate dalle organizzazioni aderenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Comitato operativo designa un referente, che, anche a rotazione, garantisce il coordinamento con le altre componenti del sistema regionale della protezione civile.
4. La Regione provvede alla definizione delle procedure operative finalizzate allo svolgimento ottimale dei compiti di cui al presente articolo, attraverso appositi piani operativi, ed altresì mediante stipulazione di accordi, assicurando la partecipazione di tutte le componenti del Comitato operativo alle attività di protezione civile di competenza regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.