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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 4
- Compiti di coordinamento provinciali e comunali
1. Le Province assicurano il coordinamento del volontariato a livello provinciale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), tramite l’istituzione di organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato operanti nel proprio ambito territoriale, denominati “Coordinamenti Provinciali del Volontariato”, con la partecipazione delle sezioni operative provinciali delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 7.
2. Alle modalità organizzative dei Coordinamenti provinciali di cui al comma 1 si provvede sulla base di appositi accordi stipulati dalla Provincia con le organizzazioni di volontariato provinciali.
3. Le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile, assicurano il coordinamento del volontariato a livello intercomunale, limitatamente all’ambito territoriale dei comuni associati.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, i comuni assicurano il coordinamento del volontariato a livello esclusivamente comunale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.