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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 25
- Benefici conseguenti all’impiego del volontariato di protezione civile
1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all’Sito esternoarticolo 2 della l. 225/1992 , si applicano i benefici previsti dal Sito esternod.p.r. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l’impiego del volontariato ivi previsti.
2. L’autorizzazione ai benefici di legge di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 67/2003 è rilasciata dalla Regione, indipendentemente dall’ente attivante, sulla base della richiesta di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.