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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 15
- Cancellazione dall’elenco regionale
1. La cancellazione dall’elenco regionale è disposta con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la Regione provvede alla cancellazione dell’organizzazione dall’elenco regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), rilevi il venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 10. La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione, oltre che all’organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede alla cancellazione:
a) su richiesta dell’organizzazione interessata;
b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l’organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell’articolo 14.
4. Nei casi di cui al comma 1, l’organizzazione interessata non può presentare nuova istanza di iscrizione all’elenco regionale prima che siano trascorsi sei mesi dalla cancellazione. Ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della competente struttura della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.