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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 13
- Gestione dell’elenco regionale
1. La Regione definisce le procedure operative per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 7 con apposito decreto della competente struttura della Giunta regionale.
2. In particolare, la Regione:
a) riceve le domande di iscrizione, e procede all’iscrizione delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell’elenco regionale, previe le verifiche dei dati del censimento di cui all’articolo 9;
b) verifica nel tempo la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12;
c) provvede alla pubblicazione dell’elenco regionale ai sensi dell’articolo 16.
3. Le province e i comuni partecipano, relativamente alle sezioni appartenenti al proprio ambito di competenza territoriale, all’attività di verifica di cui al comma 1, lettera c).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.