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Regolamento 22 ottobre 2013, n. 59/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: “
si attengono
”sono inserite le seguenti:“,
nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006
,
”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;
”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non
abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;
”.
4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, sono abrogate.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserito il seguente:
1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’
articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006
per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati dalle province in via transitoria fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:
a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).
”.
7. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
del relativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
del PMG, relativo al
”.
8. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’art. 19 comma 10,
” sono sostituite dalle seguenti: “
al di fuori dei casi di cui alla lettera a),
”.
9. Al comma 5 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
ai sensi del comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dei commi 3 e 3 bis
”.
10. Dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserita la seguente:
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.