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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l’articolo 55 bis;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 luglio 2013;


Visto il parere di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 692 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 5 settembre 2013;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 822.


Considerato quanto segue;


1. che la Regione Toscana, nell’ambito delle politiche per le persone disabili, promuove una serie di interventi per la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva nonché la realizzazione di progetti e corsi volti al recupero dell’autonomia personale ed al sostegno alle persone disabili, anche tramite animali da compagnia e l’utilizzo di nuove tecnologie;


2. che la Regione realizza gli interventi di cui al considerato precedente in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi, di seguito denominata Scuola, che svolge funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per disabili visivi ed a sostegno dei disabili nell’ambito del sistema socio-sanitario, promuovendo anche l’attuazione di progetti sperimentali innovativi;


3. che è necessario con il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 55 bis della l.r. 41/05 , disciplinare le funzioni della Scuola, in particolare le modalità di assegnazione dei cani guida, l’organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale e le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento;


4. che per accedere all’assegnazione del cane guida è necessario essere ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, in quanto per queste categorie il cane guida rappresenta l’ausilio più adatto per la mobilità; è inoltre opportuno prevedere l’assegnazione per coloro che abbiano compiuto la maggiore età, per garantire un ampio movimento in autonomia, e non oltre un certo limite anagrafico, a causa della riduzione delle potenziali capacità di apprendimento per un uso in sicurezza di tale ausilio dopo una certa età;


5. che è opportuno disciplinare l’assegnazione del cane attraverso una graduatoria nella quale sono inseriti coloro che sono ritenuti idonei da una commissione composta da varie figure tecniche, in grado di valutare complessivamente se le condizioni fisiche, psichiche e sensoriali dei richiedenti sono tali da permettere l’abbinamento con un cane guida per ciechi;


6. che è opportuno istituire una riserva nell’ambito delle graduatorie in quanto vi sono situazioni che necessitano di una priorità rispetto ad altre;


7. che è opportuno prevedere la non assegnazione di cani a soggetti che abbiano commesso maltrattamenti o abbiano avuto comportamenti lesivi della salute e del benessere di tali animali per garantire la maggior protezione possibile degli esemplari assegnati dalla Scuola;


8. che è opportuno garantire l’assegnazione dei cani senza oneri a carico dei non vedenti, anche per garantire a tutti coloro che ne hanno diritto, senza distinzioni, l’accesso a tale fondamentale ausilio;


9. che è necessario disciplinare la riassegnazione dei cani rientrati alla Scuola ancora abili alla guida dei non vedenti e la cessione e l’affidamento di quelli non più idonei; questi ultimi sono affidati secondo specifiche procedure a volontari il cui impegno nei confronti della Scuola e del cane assegnato è opportuno formalizzare in apposito contratto in cui siano esplicitati diritti e doveri dell’assegnatario;


10. che è opportuno incentivare l’affidamento di cani non più idonei per motivi di salute prevedendo un rimborso di spese a favore degli affidatari;


11. che è opportuno prevedere che la documentazione già in possesso della Scuola non sia ulteriormente richiesta ai medesimi soggetti che l’hanno già prodotta e che richiedono ulteriori servizi alla Scuola;


12. che è necessario disciplinare i corsi organizzati dalla Scuola finalizzati allo sviluppo dell’autonomia personale delle persone non vedenti;


13. che è opportuno, considerati anche i risultati scientifici validati tramite ricerche con istituti specializzati, che la Scuola svolga attività assistita dagli animali, terapie assistite dagli animali ed educazione assistita dagli animali, selezionando le strutture che saranno destinatarie degli specifici interventi e che collaboreranno con la Scuola per la realizzazione dei progetti selezionati;


14. che, considerato che nell’ambito dell’ educazione ed addestramento di cani per non vedenti la Scuola ha maturato una decennale esperienza, è opportuno che possa dedicarsi anche all’educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio, per favorire la creazione di competenze ed abilità per accrescere l’indipendenza e la mobilità di tali persone;


15. che è opportuno che la Scuola si organizzi in modo da rendersi autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento, cani sempre più selezionati da un punto di vista comportamentale, caratteriale, sanitario ed il più possibile esenti da patologie ereditarie;


16. che è necessario disciplinare le modalità di affidamento dei cani destinati alla riproduzione per garantirne l’approvvigionamento attraverso un proprio allevamento;


17. che è necessario disciplinare la procedura di affidamento dei cuccioli per avere cani educati e socializzati correttamente da avviare all’addestramento;


18. che è opportuno che i soggetti a cui sono affidati i cuccioli risiedano nelle vicinanze della Scuola per poter avere agevoli e frequenti rientri dei cani alla Scuola finalizzati alla verifica dell’andamento del programma di educazione e socializzazione;


19. che è necessario prevedere l’affidamento temporaneo di cani che abbiano necessità di periodi di assistenza o di particolare valutazione da un punto di vista tecnico.


20. di accogliere le osservazioni contenute nel parere della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo ad eccezione di quella relativa all’inserimento di un medico oculista nella Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti di cui all’articolo 6. Tale commissione svolge infatti la funzione di accertamento medico finalizzato alla identificazione e valutazione di una idoneità specifica rivolta a soggetti già in possesso di un certificato di invalidità per minorazione visiva. In particolare gli accertamenti della Commissione sono finalizzati a valutare se in ragione della minorazione visiva già certificata i soggetti richiedenti il cane sono in grado di usufruirne o gestirlo per le proprie necessità. In ogni caso ove necessario la Commissione, come da prassi medico legale recepita anche dal regolamento, può richiedere ulteriori approfondimenti e certificazione da parte di altri medici specialisti anche oculisti;


si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.