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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

SEZIONE IV
- Cani non idonei per l’attività della Scuola
Art. 37
- Cani non idonei
1. I cani che, a qualsiasi età e fase del ciclo di vita, sono ritenuti non idonei alla guida e per le attività della Scuola, su proposta dell’istruttore competente, sono esclusi dai programmi di attività della Scuola.(57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

2. La non idoneità dei cani viene stabilita secondo i criteri di cui all’allegato A al presente regolamento.
3. I cani esclusi dai programmi di attività della Scuola, (57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

salvo quelli di cui al comma 4, sono ceduti con le modalità previste dall’allegato A, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con il quale il nuovo proprietario si assume tutti gli obblighi relativi al possesso di animali domestici e si impegna a non cederlo e a non usarlo per scopi di lucro. Al soggetto a cui è ceduto il cane può essere richiesto un rimborso spese forfettario determinato dal dirigente responsabile della Scuola.
4. I cani esclusi dai programmi di attività della Scuola (57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

che per motivi di salute o per il loro benessere fisico richiedono cure o terapie riabilitative particolari, sono affidati a volontari che si impegnano ad assisterli e restano di proprietà della Scuola. Rimangono a carico della Scuola tutte le spese di mantenimento e assistenza del cane indicate nel contratto di cui al comma 3.(58)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

5. L’affidamento del cane di cui al comma 4 è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di cessione e di affidamento del cane non idoneo alla guida di cui ai commi 3 e 4 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 38
- Affidamento di un cane per particolari necessità della struttura
1. In attesa di eventuale cessione, al verificarsi di particolari necessità della struttura e per limitati periodi di tempo, possono essere affidati a volontari i cani che:
a) necessitano di un’assistenza continuativa per la somministrazione di particolari cure sanitarie o diete alimentari;
b) necessitano di un periodo di osservazione e addestramento per verificare il possesso dei requisiti sanitari e caratteriali per essere efficacemente destinati in programmi e terapie assistite;
c) per ogni altra esigenza operativa della struttura, anche per mera custodia per carenza di spazio nel canile.
2. Per l’affidamento di un esemplare viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e della sua tenuta nel pieno rispetto del benessere dell’animale.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) le spese per eventuali terapie riabilitative;
f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
5. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento di cui al comma 2 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.