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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

SEZIONE III
- Cani idonei per le attività della scuola
Art. 35
- Addestramento ed abbinamento cani per non vedenti
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei rientrano alla Scuola e sono inseriti nella fase di addestramento.
2. L’addestramento del cane alla guida del non vedente ha, di norma, durata di sei mesi e si articola secondo le modalità e le disposizioni tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

4. Gli abbinamenti non vedente-cane vengono effettuati con riferimento a:
a) le graduatorie di cui all’articolo 8 comma 1 (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

;
b) il parere dell’istruttore competente sulle caratteristiche fisico/attitudinali del cane nonché sul corrispondente tracciato tecnico;
c) eventuali ulteriori elementi forniti dal non vedente destinatario.
Art. 36
- Affidamento dei cani per l’ attività assistita con gli animali
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei per le attività di cui all’articolo 22, (54)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 29.

vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33 o ai coadiutori (55)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 29.

, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane, si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 22, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività può essere disposta la cessione gratuita del cane all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
Art. 36 bis
Affidamento dei cani per attività dimostrative (56)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 30.

1. I cani che, in seguito alle necessarie verifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attività dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attività, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività dimostrative, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività, può esserne disposta la cessione gratuita all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.