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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

SEZIONE II
- Affidamento socializzazione ed educazione dei cuccioli
Art. 33
- Affidamento dei cuccioli
1. La Scuola affida i propri cuccioli di norma dal sessantesimo giorno di età fino all’inizio del periodo di addestramento a soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
2. Possono fare domanda alla Scuola per l’affidamento dei cuccioli i seguenti soggetti:
a) cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di norma facenti parte di un nucleo familiare e residenti nella provincia di Firenze;
b) enti pubblici o privati convenzionati, abilitati allo svolgimento di percorsi riabilitativi o di reinserimento sociale, per il tramite dei responsabili dei programmi stessi;
3. La scelta dei soggetti a cui affidare i cuccioli avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) minore distanza tra la sede della Scuola e il luogo ove il volontario o la struttura hanno disponibilità ad ospitare il cane;
b) compatibilità delle condizioni logistiche, fisiche, lavorative e familiari del volontario o del personale della struttura richiedente con le finalità e le specifiche tecniche del programma.
4. I soggetti che abbiano svolto con esito positivo una precedente esperienza di affidamento hanno precedenza sulle richieste di altri soggetti.
5. Gli istruttori incaricati dello svolgimento del programma, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell’affidamento.
6. Per l’affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cucciolo e della sua tenuta nel pieno rispetto delle finalità, delle condizioni e delle modalità di esecuzione dei programmi.
7. Il cucciolo rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana e l’affidatario non potrà vantare su di esso alcun diritto di ritenzione oltre i termini stabiliti dalla Scuola.
8. L’affidamento del cucciolo è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Per la durata dell’affidamento è tuttavia riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato a seguito del rientro del cucciolo alla Scuola, mentre restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza sanitaria;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il tracciato tecnico e il materiale didattico;
f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
9. Il Dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di affidamento del cucciolo e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 34
- Socializzazione ed educazione dei cuccioli
1. Al fine di assicurare una adeguata selezione e preparazione dei cani, i cuccioli, ivi compresi quelli di cui all’articolo 28 comma 1 lettera a), a decorrere dal sessantesimo giorno di vita fino all’inizio del periodo di addestramento vengono inseriti nei percorsi di socializzazione ed educazione per il servizio guida non vedenti o nei percorsi di socializzazione ed educazione per gli interventi di cui all’articolo 22, le cui specifiche tecniche sono contenute in un disciplinare approvato con decreto (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 27.

del dirigente responsabile della Scuola.
2. Nel caso in cui i cuccioli vengano affidati alle strutture di cui all’articolo 33 comma 2, lettera b), le fasi e le modalità di svolgimento dell’affidamento possono essere adattate alle esigenze del percorso riabilitativo, fatte salve le finalità e le specifiche tecniche contenute nel disciplinare di cui al comma 1.(50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 27.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.