Menù di navigazione

Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

SEZIONE I
- Selezione e riproduzione dei cani
Art. 29
1. La gestione dei canili della Scuola è effettuata secondo le specifiche tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
Art. 30
- Approvvigionamento dei cani
1. L’approvvigionamento dei cani occorrenti per le attività della Scuola avviene secondo le modalità e nell’ordine di priorità di seguito indicati:
a) allevamento interno;
b) donazioni di privati;
c) acquisto da produttori privati, italiani ed esteri.
2. L’inserimento nei programmi di addestramento è riservato, di norma, ai cani di razza Labrador e Golden Retriever.
3. Nell’ambito di specifici progetti, l’addestramento può riguardare anche razze diverse da quelle indicate al comma 2.
Art. 31
- Selezione e riproduzione
1. La Scuola, al fine di rendersi progressivamente autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento e dotarsi nel contempo di linee di sangue portatrici dei requisiti fisici e caratteriali ottimali, cura la riproduzione attraverso l’utilizzo di proprie fattrici e di stalloni propri o di terzi.
2. Per tutte le attività scientifiche e di ricerca e sperimentazione relative alla selezione dei cani da destinare alla riproduzione, nonché alla identificazione di linee di sangue compatibili con le proprie attività, la Scuola può avvalersi di strutture specializzate pubbliche o private, nazionali o estere individuate nel rispetto della normativa vigente.
Art. 32
- Affidamento cani destinati alla riproduzione
1. I cani destinati alla riproduzione vengono di norma affidati a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le cui condizioni fisiche, lavorative o familiari siano compatibili con il corretto svolgimento dei compiti previsti dalle specifiche tecniche contenute nel disciplinare approvato con decreto (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

del dirigente responsabile della Scuola.
2. Gli istruttori (48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell’affidamento e verificano, ai fini dell’accoglimento della richiesta, il possesso dei requisiti richiesti all’affidatario in base ai criteri di cui al comma 1.
3. Per l’affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane, della sua tenuta e della corretta esecuzione di quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 1, (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

impegnandosi a seguire, di norma, la gravidanza e lo svezzamento dei cuccioli presso il proprio domicilio.
4. L’affidamento, che viene disposto per l’intera fase riproduttiva del cane, è attività volontaria e non dà diritto a compensi o a pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Agli affidatari di fattrice è riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato per ogni parto dopo l’ingresso dei cuccioli alla Scuola.(48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

5. Per tutta la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza sanitaria;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento dei riproduttori e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.