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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

SEZIONE I
Art. 22
1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:
a) Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;
c) Attività Assistite con gli Animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
Art. 23
- Interventi della Scuola
1. Gli interventi della Scuola, (34)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

di cui all’articolo 22, si svolgono secondo le disposizioni vigenti in materia e si rivolgono a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e scolastiche, pubbliche o private convenzionate, con sede operativa nel territorio regionale.
2. Gli interventi della Scuola di cui all’articolo 22 possono essere svolti in vari ambienti da coadiutori con cani di proprietà della Scuola in possesso dei requisiti sanitari e comportamentali prescritti dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

2 bis. I coadiutori di cui cui al comma 2 devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali. (36)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 22 la Scuola seleziona, socializza ed educa cani idonei a svolgere i relativi interventi secondo le specifiche tecniche stabilite dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

Art. 24
- Selezione delle strutture destinatarie degli interventi(37)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 19.

1. Le strutture interessate agli interventi di cui all'articolo 22 presentano, in ogni momento dell'anno, la propria candidatura, secondo le modalità definite in un decreto del dirigente responsabile della Scuola.
2. La Scuola individua le strutture destinatarie degli interventi di cui all'articolo 22 a seguito di valutazione positiva delle candidature, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui al comma 1 e in coerenza con le linee guida nazionali.
3. Con le strutture individuate ai sensi del comma 2, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:
a) la tipologia specifica dell'intervento;
b) il numero dei destinatari;
c) gli obiettivi;
d) il referente del progetto;
e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
f) il calendario degli interventi;
g) la durata;
h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.