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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

SEZIONE II
- Corsi per l’autonomia personale
Art. 19
- Corsi per l’autonomia personale
1. La Scuola organizza periodicamente corsi finalizzati a sviluppare l’autonomia personale delle persone non vedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio della Regione Toscana;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero possesso dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d. lgs. 286/1998 ;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 Sito esternodella legge n. 138/2001 ;
e) condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali che non impediscano la fruibilità degli interventi.
2. I corsi sono articolati in:
a) interventi educativi individuali nel campo dell’autonomia personale;
b) interventi per l’utilizzo di nuovi ausili secondari di orientamento, mobilità ed autonomia personale.
3. Gli interventi per l’autonomia personale di cui al comma 2, lettera a), si propongono di offrire tecniche, suggerimenti e strategie per:
a) autogestire nella vita quotidiana l’attività domestica, l’igiene e la cura del corpo e la comunicazione interpersonale;
b) migliorare l’autostima per superare la dipendenza passiva dagli altri;
c) sviluppare una maggiore sicurezza nelle proprie capacità.
4. I corsi dedicati agli ausili secondari di orientamento e mobilità e autonomia personale di cui al comma 2, lettera b), consentono alle persone con disabilità visiva (29)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 14.

di conoscere, provare e valutare la fruibilità dei vari strumenti presenti sul mercato, assistiti dagli operatori del laboratorio, permettendo un aggiornamento sulle maggiori innovazioni tecnologiche.
5. I corsi effettuati presso la Scuola potranno essere organizzati anche in collaborazione con le associazioni di tutela delle persone con disabilità visiva (29)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 14.

presenti sul territorio regionale.
Art. 20
- Domanda per la partecipazione ai corsi
1. La partecipazione ai corsi per l’autonomia personale è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19 che abbiamo fatto domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Scuola.
2. Alla domanda è allegata in particolare la seguente documentazione:
a) certificazione di invalidità;
b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.
3. Il richiedente è esonerato dalla produzione delle documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.
4. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.
6. Non è possibile partecipare ad un corso o ad un singolo modulo di un corso per coloro che ne abbiano già frequentato uno analogo per almeno il 70 per cento delle ore previste.
Art. 21
- Accertamento idoneità per la partecipazione ai corsi
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale per la partecipazione ai corsi, la Regione si avvale della Commissione di cui all’articolo 6.
2. La convocazione dei richiedenti per l’accertamento da parte della Commissione è effettuata nel rispetto del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
3. La Commissione, sulla base della documentazione di cui all’articolo 20 comma 2 e di proprie valutazioni esprime parere vincolante in merito all’idoneità dei richiedenti alla partecipazione ai corsi.
4. In caso di parere favorevole della Commissione i richiedenti sono inseriti nella graduatoria ordinata per data di seduta della Commissione e data di arrivo delle domande.
5. In caso di parere negativo è possibile ripresentare domanda decorso almeno un anno dalla comunicazione dell’esito negativo della domanda.
6. L’approvazione e l’aggiornamento della graduatoria di cui al comma 4 è effettuata con decreto (30)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 15.

del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.
7. Il richiedente è escluso dalla lista di attesa e dalla graduatoria qualora:
a) sia stato invitato per due volte e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione;
b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione. (31)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 15.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.