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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

CAPO V
- Attività di approvvigionamento, selezione, riproduzione, socializzazione ed educazione dei cuccioli ed addestramento
SEZIONE I
- Selezione e riproduzione dei cani
Art. 29
1. La gestione dei canili della Scuola è effettuata secondo le specifiche tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
Art. 30
- Approvvigionamento dei cani
1. L’approvvigionamento dei cani occorrenti per le attività della Scuola avviene secondo le modalità e nell’ordine di priorità di seguito indicati:
a) allevamento interno;
b) donazioni di privati;
c) acquisto da produttori privati, italiani ed esteri.
2. L’inserimento nei programmi di addestramento è riservato, di norma, ai cani di razza Labrador e Golden Retriever.
3. Nell’ambito di specifici progetti, l’addestramento può riguardare anche razze diverse da quelle indicate al comma 2.
Art. 31
- Selezione e riproduzione
1. La Scuola, al fine di rendersi progressivamente autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento e dotarsi nel contempo di linee di sangue portatrici dei requisiti fisici e caratteriali ottimali, cura la riproduzione attraverso l’utilizzo di proprie fattrici e di stalloni propri o di terzi.
2. Per tutte le attività scientifiche e di ricerca e sperimentazione relative alla selezione dei cani da destinare alla riproduzione, nonché alla identificazione di linee di sangue compatibili con le proprie attività, la Scuola può avvalersi di strutture specializzate pubbliche o private, nazionali o estere individuate nel rispetto della normativa vigente.
Art. 32
- Affidamento cani destinati alla riproduzione
1. I cani destinati alla riproduzione vengono di norma affidati a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le cui condizioni fisiche, lavorative o familiari siano compatibili con il corretto svolgimento dei compiti previsti dalle specifiche tecniche contenute nel disciplinare approvato con decreto (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

del dirigente responsabile della Scuola.
2. Gli istruttori (48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell’affidamento e verificano, ai fini dell’accoglimento della richiesta, il possesso dei requisiti richiesti all’affidatario in base ai criteri di cui al comma 1.
3. Per l’affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane, della sua tenuta e della corretta esecuzione di quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 1, (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

impegnandosi a seguire, di norma, la gravidanza e lo svezzamento dei cuccioli presso il proprio domicilio.
4. L’affidamento, che viene disposto per l’intera fase riproduttiva del cane, è attività volontaria e non dà diritto a compensi o a pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Agli affidatari di fattrice è riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato per ogni parto dopo l’ingresso dei cuccioli alla Scuola.(48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

5. Per tutta la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza sanitaria;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento dei riproduttori e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
SEZIONE II
- Affidamento socializzazione ed educazione dei cuccioli
Art. 33
- Affidamento dei cuccioli
1. La Scuola affida i propri cuccioli di norma dal sessantesimo giorno di età fino all’inizio del periodo di addestramento a soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
2. Possono fare domanda alla Scuola per l’affidamento dei cuccioli i seguenti soggetti:
a) cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di norma facenti parte di un nucleo familiare e residenti nella provincia di Firenze;
b) enti pubblici o privati convenzionati, abilitati allo svolgimento di percorsi riabilitativi o di reinserimento sociale, per il tramite dei responsabili dei programmi stessi;
3. La scelta dei soggetti a cui affidare i cuccioli avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) minore distanza tra la sede della Scuola e il luogo ove il volontario o la struttura hanno disponibilità ad ospitare il cane;
b) compatibilità delle condizioni logistiche, fisiche, lavorative e familiari del volontario o del personale della struttura richiedente con le finalità e le specifiche tecniche del programma.
4. I soggetti che abbiano svolto con esito positivo una precedente esperienza di affidamento hanno precedenza sulle richieste di altri soggetti.
5. Gli istruttori incaricati dello svolgimento del programma, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell’affidamento.
6. Per l’affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cucciolo e della sua tenuta nel pieno rispetto delle finalità, delle condizioni e delle modalità di esecuzione dei programmi.
7. Il cucciolo rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana e l’affidatario non potrà vantare su di esso alcun diritto di ritenzione oltre i termini stabiliti dalla Scuola.
8. L’affidamento del cucciolo è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Per la durata dell’affidamento è tuttavia riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato a seguito del rientro del cucciolo alla Scuola, mentre restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza sanitaria;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il tracciato tecnico e il materiale didattico;
f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
9. Il Dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di affidamento del cucciolo e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 34
- Socializzazione ed educazione dei cuccioli
1. Al fine di assicurare una adeguata selezione e preparazione dei cani, i cuccioli, ivi compresi quelli di cui all’articolo 28 comma 1 lettera a), a decorrere dal sessantesimo giorno di vita fino all’inizio del periodo di addestramento vengono inseriti nei percorsi di socializzazione ed educazione per il servizio guida non vedenti o nei percorsi di socializzazione ed educazione per gli interventi di cui all’articolo 22, le cui specifiche tecniche sono contenute in un disciplinare approvato con decreto (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 27.

del dirigente responsabile della Scuola.
2. Nel caso in cui i cuccioli vengano affidati alle strutture di cui all’articolo 33 comma 2, lettera b), le fasi e le modalità di svolgimento dell’affidamento possono essere adattate alle esigenze del percorso riabilitativo, fatte salve le finalità e le specifiche tecniche contenute nel disciplinare di cui al comma 1.(50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 27.

SEZIONE III
- Cani idonei per le attività della scuola
Art. 35
- Addestramento ed abbinamento cani per non vedenti
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei rientrano alla Scuola e sono inseriti nella fase di addestramento.
2. L’addestramento del cane alla guida del non vedente ha, di norma, durata di sei mesi e si articola secondo le modalità e le disposizioni tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

4. Gli abbinamenti non vedente-cane vengono effettuati con riferimento a:
a) le graduatorie di cui all’articolo 8 comma 1 (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

;
b) il parere dell’istruttore competente sulle caratteristiche fisico/attitudinali del cane nonché sul corrispondente tracciato tecnico;
c) eventuali ulteriori elementi forniti dal non vedente destinatario.
Art. 36
- Affidamento dei cani per l’ attività assistita con gli animali
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei per le attività di cui all’articolo 22, (54)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 29.

vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33 o ai coadiutori (55)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 29.

, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane, si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 22, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività può essere disposta la cessione gratuita del cane all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
Art. 36 bis
Affidamento dei cani per attività dimostrative (56)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 30.

1. I cani che, in seguito alle necessarie verifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attività dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attività, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività dimostrative, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività, può esserne disposta la cessione gratuita all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
SEZIONE IV
- Cani non idonei per l’attività della Scuola
Art. 37
- Cani non idonei
1. I cani che, a qualsiasi età e fase del ciclo di vita, sono ritenuti non idonei alla guida e per le attività della Scuola, su proposta dell’istruttore competente, sono esclusi dai programmi di attività della Scuola.(57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

2. La non idoneità dei cani viene stabilita secondo i criteri di cui all’allegato A al presente regolamento.
3. I cani esclusi dai programmi di attività della Scuola, (57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

salvo quelli di cui al comma 4, sono ceduti con le modalità previste dall’allegato A, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con il quale il nuovo proprietario si assume tutti gli obblighi relativi al possesso di animali domestici e si impegna a non cederlo e a non usarlo per scopi di lucro. Al soggetto a cui è ceduto il cane può essere richiesto un rimborso spese forfettario determinato dal dirigente responsabile della Scuola.
4. I cani esclusi dai programmi di attività della Scuola (57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

che per motivi di salute o per il loro benessere fisico richiedono cure o terapie riabilitative particolari, sono affidati a volontari che si impegnano ad assisterli e restano di proprietà della Scuola. Rimangono a carico della Scuola tutte le spese di mantenimento e assistenza del cane indicate nel contratto di cui al comma 3.(58)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

5. L’affidamento del cane di cui al comma 4 è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di cessione e di affidamento del cane non idoneo alla guida di cui ai commi 3 e 4 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 38
- Affidamento di un cane per particolari necessità della struttura
1. In attesa di eventuale cessione, al verificarsi di particolari necessità della struttura e per limitati periodi di tempo, possono essere affidati a volontari i cani che:
a) necessitano di un’assistenza continuativa per la somministrazione di particolari cure sanitarie o diete alimentari;
b) necessitano di un periodo di osservazione e addestramento per verificare il possesso dei requisiti sanitari e caratteriali per essere efficacemente destinati in programmi e terapie assistite;
c) per ogni altra esigenza operativa della struttura, anche per mera custodia per carenza di spazio nel canile.
2. Per l’affidamento di un esemplare viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e della sua tenuta nel pieno rispetto del benessere dell’animale.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) le spese per eventuali terapie riabilitative;
f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
5. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento di cui al comma 2 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.