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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 35
- Addestramento ed abbinamento cani per non vedenti
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei rientrano alla Scuola e sono inseriti nella fase di addestramento.
2. L’addestramento del cane alla guida del non vedente ha, di norma, durata di sei mesi e si articola secondo le modalità e le disposizioni tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

4. Gli abbinamenti non vedente-cane vengono effettuati con riferimento a:
a) le graduatorie di cui all’articolo 8 comma 1 (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

;
b) il parere dell’istruttore competente sulle caratteristiche fisico/attitudinali del cane nonché sul corrispondente tracciato tecnico;
c) eventuali ulteriori elementi forniti dal non vedente destinatario.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.