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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 31
- Selezione e riproduzione
1. La Scuola, al fine di rendersi progressivamente autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento e dotarsi nel contempo di linee di sangue portatrici dei requisiti fisici e caratteriali ottimali, cura la riproduzione attraverso l’utilizzo di proprie fattrici e di stalloni propri o di terzi.
2. Per tutte le attività scientifiche e di ricerca e sperimentazione relative alla selezione dei cani da destinare alla riproduzione, nonché alla identificazione di linee di sangue compatibili con le proprie attività, la Scuola può avvalersi di strutture specializzate pubbliche o private, nazionali o estere individuate nel rispetto della normativa vigente.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.