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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 27
- Commissione tecnica
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale al servizio, la Regione si avvale di una commissione tecnica composta da:
a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
b) un fisiatra con specifiche competenze di riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

c) un medico veterinario con specifica professionalità nel settore del comportamento designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

d) un istruttore con specifica formazione nell’addestramento di cani d’ausilio per persone con deficit motorio (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

designato dalla Regione;
e) un fisioterapista della riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

f) il funzionario della Scuola responsabile del servizio.
2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario amministrativo o da un assistente (41)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

della Scuola.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tre anni.
5. La commissione convoca i richiedenti nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, e, anche sulla base delle valutazioni delle certificazioni allegate alla domanda, valuta:
a) le condizioni fisiche, psichiche, sanitarie e sensoriali del richiedente;
b) il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al percorso educativo ed addestrativo del cane nel caso sia di proprietà del richiedente.
6. La Commissione esprime il proprio parere vincolante ai fini dell’inserimento in graduatoria dei richiedenti .(42)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

6 bis. La graduatoria è suddivisa per data di seduta della commissione ed ordinata secondo la data di arrivo delle domande. L'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della commissione. (43)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

7. Il richiedente è escluso dalla lista d’attesa o dalla graduatoria nei casi di cui all’articolo 21 comma 7.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.