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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 26
- Istanza per accedere al servizio
1. La domanda per accedere al servizio, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzo di un modulo predisposto dalla Scuola, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni necessarie per programmare un progetto mirato alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) la certificazione attestante la disabilità;
b) un certificato del medico curante o del fisiatra che attesti l’idoneità psico-fisica della persona con disabilità (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 21.

a seguire un percorso educativo e addestrativo del cane.
3. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.
4. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.