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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 24
- Selezione delle strutture destinatarie degli interventi(37)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 19.

1. Le strutture interessate agli interventi di cui all'articolo 22 presentano, in ogni momento dell'anno, la propria candidatura, secondo le modalità definite in un decreto del dirigente responsabile della Scuola.
2. La Scuola individua le strutture destinatarie degli interventi di cui all'articolo 22 a seguito di valutazione positiva delle candidature, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui al comma 1 e in coerenza con le linee guida nazionali.
3. Con le strutture individuate ai sensi del comma 2, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:
a) la tipologia specifica dell'intervento;
b) il numero dei destinatari;
c) gli obiettivi;
d) il referente del progetto;
e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
f) il calendario degli interventi;
g) la durata;
h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.