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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 23
- Interventi della Scuola
1. Gli interventi della Scuola, (34)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

di cui all’articolo 22, si svolgono secondo le disposizioni vigenti in materia e si rivolgono a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e scolastiche, pubbliche o private convenzionate, con sede operativa nel territorio regionale.
2. Gli interventi della Scuola di cui all’articolo 22 possono essere svolti in vari ambienti da coadiutori con cani di proprietà della Scuola in possesso dei requisiti sanitari e comportamentali prescritti dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

2 bis. I coadiutori di cui cui al comma 2 devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali. (36)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 22 la Scuola seleziona, socializza ed educa cani idonei a svolgere i relativi interventi secondo le specifiche tecniche stabilite dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.