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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 22
1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:
a) Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;
c) Attività Assistite con gli Animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.