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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 21
- Accertamento idoneità per la partecipazione ai corsi
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale per la partecipazione ai corsi, la Regione si avvale della Commissione di cui all’articolo 6.
2. La convocazione dei richiedenti per l’accertamento da parte della Commissione è effettuata nel rispetto del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
3. La Commissione, sulla base della documentazione di cui all’articolo 20 comma 2 e di proprie valutazioni esprime parere vincolante in merito all’idoneità dei richiedenti alla partecipazione ai corsi.
4. In caso di parere favorevole della Commissione i richiedenti sono inseriti nella graduatoria ordinata per data di seduta della Commissione e data di arrivo delle domande.
5. In caso di parere negativo è possibile ripresentare domanda decorso almeno un anno dalla comunicazione dell’esito negativo della domanda.
6. L’approvazione e l’aggiornamento della graduatoria di cui al comma 4 è effettuata con decreto (30)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 15.

del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.
7. Il richiedente è escluso dalla lista di attesa e dalla graduatoria qualora:
a) sia stato invitato per due volte e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione;
b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione. (31)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 15.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.