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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 20
- Domanda per la partecipazione ai corsi
1. La partecipazione ai corsi per l’autonomia personale è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19 che abbiamo fatto domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Scuola.
2. Alla domanda è allegata in particolare la seguente documentazione:
a) certificazione di invalidità;
b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.
3. Il richiedente è esonerato dalla produzione delle documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.
4. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.
6. Non è possibile partecipare ad un corso o ad un singolo modulo di un corso per coloro che ne abbiano già frequentato uno analogo per almeno il 70 per cento delle ore previste.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.