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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 2
- Funzioni
1. La Scuola svolge:
a) funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per persone con disabilità visiva e per persone con deficit motorio;
b) in attuazione di quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali, funzioni di produzione di servizi a favore di persone con deficit psichico e di persone con fragilità.(2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

La Scuola favorisce l'integrazione e la promozione delle politiche di sostegno per le persone di cui al comma 1. (3)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

2. In tali ambiti la Scuola realizza i seguenti servizi ed attività: (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

a) allevamento, selezione ed addestramento di cani per la guida delle persone con disabilità visiva (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

e loro assegnazione;
b) sperimentazione ed assegnazione di ausili tecnologici, anche in integrazione dei cani guida, per migliorare la mobilità delle persone con disabilità visiva;(4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

c) insegnamento di tecniche finalizzate al miglioramento dell’orientamento, della mobilità e dell’autonomia personale;
c bis) allevamento, selezione ed educazione di cani per attività, terapia ed educazione assistita, in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida nazionali e regionali in materia.(5)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

c ter) allevamento, selezione e addestramento di cani di ausilio per persone con deficit motorio. (5)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

d) attività didattiche in collaborazione con le scuole per diffondere la conoscenza degli ausili e delle azioni di sostegno a favore delle persone con disabilità visiva;(4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

e) attività di formazione e consulenza verso altri operatori pubblici e privati nell’ambito delle materie di competenza;
f) promozione di campagne di sensibilizzazione alle problematiche delle persone con disabilità visiva (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

anche in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;
g) attività didattiche e divulgative in materia di tutela degli animali, cura e corretta tenuta del cane.
3. La Scuola si propone inoltre di sviluppare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti sperimentali innovativi, finalizzati alla fornitura di servizi e ausili a sostegno delle persone con disabilità (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

nell’ambito del sistema socio-sanitario, attraverso una gestione diretta o indiretta nel rispetto della normativa vigente.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.