Menù di navigazione

Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 16
- Recesso e risoluzione del contratto di assegnazione del cane guida
1. La Scuola si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di assegnazione del cane guida, disponendone il ritiro del cane, con conseguente interruzione del rapporto, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) l’assegnatario non utilizzi il cane per la propria guida personale o lo utilizzi in modo non conforme alle finalità dell’assegnazione;
b) l’assegnatario sottoponga il cane a maltrattamenti, non provveda correttamente al suo mantenimento, alle cure e a quant’altro necessario per garantire il benessere del cane;
c) l’assegnatario non si presenti presso la Scuola per gli opportuni controlli di cui all’articolo 15, dopo tre inviti scritti della Scuola anche se in presenza di giustificata motivazione;
d) i controlli di cui all’articolo 15 non abbiano evidenziato il livello minimo di affidabilità operativa per un utilizzo in sicurezza del cane guida assegnato.
1 bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e di tutelare lo stato di benessere psico-fisico del cane guida, l’assegnatario è tenuto a produrre periodicamente le necessarie certificazioni medico-veterinarie, secondo modalità indicate nel contratto di cui all’articolo 13. (26)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 12.

2. In caso di segnalazione di maltrattamenti o di non corretta tenuta del cane guida, nonché di utilizzo non conforme alle finalità dell’assegnazione dello stesso, la Scuola provvede ad attivare una procedura di verifica anche tramite i competenti servizi del comune di residenza del non vedente.
3. Il contratto di assegnazione del cane guida si risolve altresì, di diritto, al verificarsi delle sotto indicate ipotesi:
a) decesso del cane;
b) inabilità permanente e totale del cane guida per motivi di salute o di età;
c) decesso dell’assegnatario.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Scuola dispone il ritiro del cane, senza che ciò determini un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte dell’assegnatario. L’assegnatario è tenuto alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane ed al finimento guida con le modalità di cui all’articolo 14 comma 3 lettera a).
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), l’assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, allegando la relativa certificazione medica e la tessera di identificazione di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a), nonché a restituire il passaporto del cane ed il finimento guida, qualunque ne sia lo stato di conservazione, nei modi di cui all’articolo 14 comma 3, lettera a).
6. In caso di decesso dell’assegnatario, gli eredi o aventi causa sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, nonché a provvedere entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane, al finimento guida nei modi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a), salva diversa comunicazione scritta da parte della Scuola.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.