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Regolamento 26 agosto 2013, n. 48/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 30 agosto 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) e in particolare l’articolo 2;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 giugno 2013;


Visto il parere della Prima e Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 668;


Considerato quanto segue:


1. è necessario specificare i requisiti per la fruizione delle deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che devono essere posseduti dai soggetti beneficiari della deduzioni medesime;


2. è altresì necessario disciplinare le modalità di fruizione delle deduzioni, la loro decorrenza e durata, nonché i criteri e le modalità per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi all’utilizzo delle agevolazioni;


3. di accogliere il parere della Prima e della Terza commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.