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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 22
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel nido d’infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all’esterno della struttura, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis; (69)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
2 bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d’età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini. (70)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

2 ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo. (70)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.
4. Nel caso di nidi d’infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
5. I nidi d’infanzia già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.