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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 19
- Trasferimento della superficie rivendicabile (articolo 15 l.r. 68/2012 )
1. In caso di trasferimento, la superficie rivendicabile di un vino a DO di cui all’articolo 15 della legge è registrata nello schedario viticolo dell’azienda destinataria, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4.
2. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile acquisita a seguito del trasferimento di una superficie vitata situata all’interno della zona di produzione idonea alla rivendicazione dei vini della relativa DO, il conduttore presenta la DUA ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge, in cui indica la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo e la superficie vitata almeno equivalente, già registrata nello schedario. Alla DUA deve essere allegato l’atto di trasferimento della superficie vitata in cui viene esplicitata la superficie rivendicabile acquisita. In caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e il trasferimento della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata.
3. Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall’azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all’azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA. Nel caso in cui non venga presentata la DUA la superficie rivendicabile non può essere utilizzata né dall’azienda che aveva in conduzione temporanea i terreni né dal proprietario.
4. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile accompagnata dal diritto di reimpianto di superficie almeno equivalente, il conduttore presenta la richiesta di registrazione del diritto tramite la DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge in cui indica anche la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge. Nell’atto di trasferimento del diritto di cui all’articolo 15, comma 2, deve essere espressamente esplicitata la superficie rivendicabile che accompagna il medesimo diritto.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.