Menù di navigazione

Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

CAPO III
- Realizzazione di superfici vitate e rivendicazione delle produzioni dei vini a DO
Art. 9
- Impianti destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’attività vivaistica;
b) i riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
c) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
d) i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;
e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio, del 11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CE;
f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
g) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica definite ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
2. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto destinati alla coltura di piante madri marze, dandone comunicazione al conduttore e alla provincia in cui ricade l’UTE.
3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento;
g) la categoria del materiale impiantato come definito dalla dir. 11/2002/CE.
Art. 10
- Impianti destinati a sperimentazione vitivinicola (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
b) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
d) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica individuate ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 41/2012 .
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l’impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:
a) gli obiettivi;
b) la metodologia di sperimentazione;
c) i risultati attesi;
d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
e) il responsabile scientifico;
f) le caratteristiche dell’area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
g) i lavori di impianto previsti ed in particolare modellamento delle superfici, modalità di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno;
h) i vitigni da impiantare.
3. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al conduttore, al responsabile scientifico e alla provincia in cui ricade l’UTE.
4. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
5. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
6. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente struttura della Giunta regionale una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.
7. La competente struttura della Giunta regionale tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.
Art. 11
- Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) i riferimenti catastali dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria.
3. Il diritto concesso dalla provincia è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto con i diritti concessi ai sensi del comma 3, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. La provincia tiene un archivio di tutte le superfici realizzate a fronte di concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
Art. 12
- Reimpianto per ripristino della densità d’impianto (articolo 4 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, ai fini dell’aggiornamento dello schedario viticolo, nel caso di reimpianto di viti finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale, successivamente alla realizzazione dell’intervento presenta la DUA, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) i riferimenti catastali dell’impianto;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) l a data di inizio e fine dei lavori;
d) la percentuale di viti reimpiantate;
e) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
Art. 13
- Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (articolo 9 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore che procede alla realizzazione di un reimpianto anticipato ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge, è tenuto a stipulare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della provincia competente per UTE pari a 400 euro per ogni decara di superficie vitata da estirpare, a titolo di cauzione per l’impegno assunto a effettuare l’estirpazione entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui viene realizzato l’impianto.
2. Nell’ambito della medesima azienda è consentito effettuare l’estirpazione successiva in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato il reimpianto.
3. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio di una provincia diversa da quella in cui ricade l’UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica la DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l’estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l’estirpazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, l’esito del controllo di cui all’articolo 9, comma 5 della legge, deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l’impianto.
5. Nel caso di cui al comma 3, l’avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l’UTE in cui è stata effettuata l’estirpazione.
6. Ai sensi dell’articolo 63 comma 4 del reg. (CE) n. 555/2008 qualora l’impegno ad estirpare di cui al comma 1 non sia eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall’articolo 90, paragrafo 1, del reg. (CE) n.479/2008.
Art. 14
- Impianto di superfici vitate per il consumo familiare (articolo 11 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, successivamente alla realizzazione di un impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la rappresentazione grafica del vigneto;
b) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
d) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni cartacee di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 4 della legge sono presentate ad ARTEA che provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.
Art. 15
- Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 12 l.r. 68/2012 )
1. Nel caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di un' azienda di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell’atto di trasferimento dell’azienda.
2. La compravendita di diritti di reimpianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge deve essere effettuata con scrittura privata registrata o altro atto registrato tra le parti contraenti.
3. Negli atti di trasferimento della conduzione totale o parziale di un' azienda e di compravendita di diritti di reimpianto, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento.
4. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato a cura della provincia nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di registrazione del diritto è presentata tramite la DUA allegando l’atto di trasferimento del diritto.
5. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge.
6. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisito provenga da altre regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge, richiede alla regione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull’assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro dei diritti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della regione di provenienza del diritto, informandone la medesima regione.
7. La provincia, al momento dell’iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre regioni italiane nel registro dei diritti, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento sia inferiore a quella media regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente regolamento.
8. Alla comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7 della legge deve essere allegato l’atto di trasferimento.
Art. 16
- Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO (articolo 13 l.r. 68/2012 )
1. L’idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione di cui all’articolo 13, comma 1 della legge, di seguito idoneità, è attribuita ad un'unità vitata nella sua interezza.
2. L’idoneità è attribuita anche se il rapporto percentuale fra i vitigni non rispetta quello stabilito dal disciplinare di produzione del vino a DO, a condizione che i vitigni presenti nell’unità vitata siano consentiti dal disciplinare medesimo.
Art. 17
- Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO (articolo 14 l.r. 68/2012 )
1. La rivendicazione annuale delle produzione dei vini a DO è effettuata con le seguenti modalità:
a) la rivendicazione delle produzioni è effettuata sulla base dei dati registrati nello schedario viticolo;
b) l’unità di base è il vigneto, costituito da un' unità vitata o unità vitata estesa o da un insieme di unità vitate o di unità vitate estese, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione;
c) il vigneto deve essere totalmente idoneo a produrre i vini a DO che si intende rivendicare, anche parzialmente, e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione alla data di inizio della raccolta delle uve;
d) la produzione di un' unità vitata può concorrere alla produzione di più vigneti;
e) per ciascun vino a DO le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell’impianto, in relazione alla data di impianto, sono il 60 per cento al terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora l’impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di impianto;
f) per ciascun vino a DO in caso di sovrainnesto le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento al secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora il sovrainnesto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di sovrainnesto.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle province ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge, in fase di rivendicazione annuale delle produzioni, la superficie rivendicabile riferita a ciascuna denominazione può essere destinata anche alla produzione delle singole tipologie e sottozone della medesima denominazione e alla produzione dei vini cosiddetti “di ricaduta”, qualora previsto dai disciplinari di produzione, purché le superfici oggetto di rivendicazione siano idonee dal punto di vista tecnico-produttivo.
3. I soggetti che intendono rivendicare le produzioni dei vini a DO presentano, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, una dichiarazione utilizzando il modello di dichiarazione predisposto da ARTEA, in accordo con la competente struttura della Giunta regionale.
4. Mediante i servizi del sistema informativo di ARTEA, i dati delle dichiarazioni sono resi disponibili, alla Regione Toscana, alle strutture di controllo autorizzate per le DO di propria competenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti in riferimento alle singole DO di competenza.
Art. 18
- Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato (articolo 15 l.r. 68/2012 )
1. La proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 15, comma 1 della legge deve riportare i seguenti elementi:
a) consistenza e caratteristiche delle aziende che producono il vino a DO interessato;
b) superfici idonee a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario;
c) le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle giacenze, con riferimento alle ultime cinque campagne;
d) l’evoluzione delle superfici vitate nel tempo e in particolare le estirpazioni, i reimpianti, l’acquisizione di diritti di reimpianto, i nuovi impianti, con riferimento alle ultime cinque campagne;
e) il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione della domanda di mercato, le previsioni di mercato;
f) le potenzialità produttive, orientamenti e disponibilità delle aziende agricole, aree vocate alla produzione del vino interessato;
g) gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime cinque campagne, con particolare riferimento alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della misura della vendemmia verde inserite nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007;
h) altri interventi realizzati nel corso delle ultime cinque campagne viticole, quali: interventi finanziari, ricorso alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007, interventi inerenti la formazione professionale, la ricerca e la sperimentazione;
2. Qualora il consorzio interessato intenda chiedere il rinnovo della limitazione della superficie rivendicabile, è tenuto a presentare alla provincia competente la richiesta di rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento, fermo restando che la limitazione della superficie rivendicabile rimane comunque valida fino alla conclusione dell’istruttoria e all’adozione del nuovo provvedimento da parte della provincia.
Art. 19
- Trasferimento della superficie rivendicabile (articolo 15 l.r. 68/2012 )
1. In caso di trasferimento, la superficie rivendicabile di un vino a DO di cui all’articolo 15 della legge è registrata nello schedario viticolo dell’azienda destinataria, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4.
2. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile acquisita a seguito del trasferimento di una superficie vitata situata all’interno della zona di produzione idonea alla rivendicazione dei vini della relativa DO, il conduttore presenta la DUA ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge, in cui indica la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo e la superficie vitata almeno equivalente, già registrata nello schedario. Alla DUA deve essere allegato l’atto di trasferimento della superficie vitata in cui viene esplicitata la superficie rivendicabile acquisita. In caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e il trasferimento della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata.
3. Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall’azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all’azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA. Nel caso in cui non venga presentata la DUA la superficie rivendicabile non può essere utilizzata né dall’azienda che aveva in conduzione temporanea i terreni né dal proprietario.
4. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile accompagnata dal diritto di reimpianto di superficie almeno equivalente, il conduttore presenta la richiesta di registrazione del diritto tramite la DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge in cui indica anche la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge. Nell’atto di trasferimento del diritto di cui all’articolo 15, comma 2, deve essere espressamente esplicitata la superficie rivendicabile che accompagna il medesimo diritto.
Art. 20
- Norma transitoria per l’attribuzione della superficie rivendicabile (articolo 24 l.r. 68/2012 )
1. In attuazione dell’articolo 24, comma 2 della legge, ARTEA procede a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all’articolo 15, comma 4 della legge sulla base dei seguenti criteri:
a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) qualora un disciplinare di produzione preveda anche tipologie e sottozone, la superficie rivendicabile è registrata con il solo nome della denominazione;
c) le superfici con più di una iscrizione riferita alla medesima denominazione sono prese in considerazione una sola volta;
d) non sono registrate le superfici iscritte ai fini della produzione di vino cosiddetto “di ricaduta” quali le denominazioni Rosso di Montalcino e Rosso di Montepulciano.
2. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 3 (1)

v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

si applica ai contratti di trasferimento temporaneo del possesso di superfici vitate in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento solo se compatibile con quanto previsto nel contratto medesimo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.