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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 9
- Impianti destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’attività vivaistica;
b) i riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
c) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
d) i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;
e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio, del 11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CE;
f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
g) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica definite ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
2. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto destinati alla coltura di piante madri marze, dandone comunicazione al conduttore e alla provincia in cui ricade l’UTE.
3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento;
g) la categoria del materiale impiantato come definito dalla dir. 11/2002/CE.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.