Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2) [Regolamento tacitamente abrogato].
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013
Art. 9
- Impianti destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’attività vivaistica;
b) i riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
c) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
d) i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;
e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio, del 11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CE;
f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
g) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica definite ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
2. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto destinati alla coltura di piante madri marze, dandone comunicazione al conduttore e alla provincia in cui ricade l’UTE.
3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento;
g) la categoria del materiale impiantato come definito dalla dir. 11/2002/CE.
Note del Redattore:
Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.