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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 8
- Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (articolo 5 l.r. 68/2012 )
1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all’articolo 5, comma 5 della legge, sono richiesti dal conduttore tramite la DUA.
2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale è indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell’impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.
3. La competente struttura della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente per UTE.
4. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati:
a) età dell’impianto superiore ai quaranta anni;
b) localizzazione dell’impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo;
d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie;
e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati a rischio di estinzione ai sensi della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
5. La competente struttura della Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformità al parere acquisito.
6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.
7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) n. 1234/2007, il conduttore deve versare alla Regione per la concessione del diritto della riserva regionale un corrispettivo pari a 300 euro a decara o frazione di decara.
9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con atto della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007, il diritto della riserva regionale è concesso a titolo gratuito al giovane agricoltore di età inferiore ai quaranta anni dotato di sufficiente capacità e competenza professionale, che si è insediato per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.