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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 7
- Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5 l.r. 68/2012 )
1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono utilizzati:
a) per realizzare superfici vitate idonee alla produzione di vini a DO;
b) su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite purché idonee a produrre vino a DO.
2. I diritti della riserva regionale sono concessi sulla base di atti adottati dalla Giunta regionale tenendo conto, in particolare:
a) delle condizioni di mercato;
b) delle condizioni strutturali e produttive dell’UTE, quali la dimensione della superficie vitata, la provenienza delle superfici oggetto di impianto con riferimento alle superfici assegnate attraverso la banca della terra di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), la quantità di vino prodotto con particolare riferimento alle produzioni DO;
c) delle caratteristiche del conduttore.
3. Ai fini dell’istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione può avvalersi delle province competenti per territorio.
4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.
5. Nell`utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.
6. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 300 euro a decara o frazione di decara.
7. Il corrispettivo di cui al comma 6 può essere soggetto a variazioni con atto della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007, i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insediati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.