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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 6
- Riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5 l.r. 68/2012 )
1. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti diritti:
a) i diritti di nuovo impianto di cui all’articolo 6 della legge, se non utilizzati entro i periodi prescritti;
b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro i periodi prescritti;
c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva regionale volontariamente dai detentori;
d) i diritti provenienti da altre riserve;
e) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva regionale e non utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;
f) altri diritti assegnati alla riserva regionale in applicazione di norme comunitarie e nazionali.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, tramite le funzionalità del sistema ARTEA, verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3 della legge, di seguito registro dei diritti, e ne dà comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i conduttori titolari dei diritti scaduti possono presentare eventuali osservazioni. La competente struttura della Giunta regionale si avvale delle province per la verifica dei diritti scaduti.
3. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla registrazione dei diritti di reimpianto nella riserva regionale e alla cancellazione dei medesimi dal registro dei diritti.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.