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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 5
- Disposizioni per l’utilizzo della menzione vigna ( articolo 2 l.r. 68/2012)
1. Il produttore, che intende iscrivere nello schedario viticolo un nuovo toponimo o nome tradizionale presenta la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), specificando se trattasi di menzione vigna riferita al toponimo o al nome tradizionale, e in quest’ultimo caso, se tale termine è già in uso da almeno cinque anni.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale delle vigne. Nel caso della menzione vigna seguita dal toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica, mentre nel caso della menzione vigna seguita dal nome tradizionale deve essere allegata la documentazione commerciale o promozionale o dichiarativa dell’azienda che ne dimostri l’uso continuativo per almeno cinque anni. Nel caso in cui quest’ultima condizione non sia rispettata, la menzione vigna seguita dal nome tradizionale è registrata nello schedario in modo provvisorio. La registrazione nello schedario diventa definitiva trascorsi i cinque anni o i restanti anni per i quali non è stato possibile dimostrare l’uso continuativo. La menzione vigna iscritta nello schedario in modo provvisorio non può essere utilizzata in fase di rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DOP.
3. Per toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica. Un toponimo può essere attribuito a più di un'azienda e può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.
4. Per nome tradizionale si intende un nome generico, anche di carattere storico o di fantasia, utilizzato continuativamente per almeno 5 anni. Il nome tradizionale per la sua natura può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.
5. L’elenco regionale delle menzioni vigna di cui all’articolo 6, comma 8 del d.lgs. 61/2010, con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario dai produttori entro la data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione e rivendicazione dei vini a DOP.
6. Alla data di scadenza della dichiarazione di vendemmia e di produzione e rivendicazione dei vini a DOP, ARTEA estrae dallo schedario viticolo l’elenco regionale delle menzioni vigna e lo pubblica nel proprio sistema informativo.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.