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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 4
- Schedario viticolo (articolo 4 l.r. 68/2012 )
1. Le informazioni di carattere tecnico e agronomico contenute nello schedario viticolo di cui all'articolo 4 della legge, riferiti alla singola unità vitata, sono:
a) la superficie riscontrata in ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
b) i riferimenti catastali;
c) il sesto di coltivazione, la densità di impianto e la percentuale di fallanze;
d) l’anno dell’impianto;
e) irriguo/non irriguo;
f) lo stato di coltivazione (coltivato o abbandonato);
g) la destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo familiare o altro);
h) il tipo di coltura (specializzato, promiscuo o altro);
i) l’indicazione dell’idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate di cui alla lettera a) ai fini della rivendicazione delle produzioni delle relative DO di cui all’articolo 13 della legge;
l) la forma di allevamento;
m) la composizione ampelografica riferita alla superficie effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi;
n) la eventuale indicazione della menzione vigna.
2. Le unità vitate di cui al comma 1 aventi le stesse caratteristiche di carattere agronomico e di impianto e condotte dalla medesima UTE purché contigue costituiscono l’unità vitata estesa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni).
3. Il dato di superficie registrato nello schedario viticolo costituisce il valore da utilizzare come riferimento per i seguenti ambiti:
a) fascicolo aziendale;
b) inventario potenziale produttivo;
c) procedimenti amministrativi;
d) dichiarazioni di vendemmia annuali e rivendicazione DO;
e) regime di domanda unica e sviluppo rurale;
f) attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;
g) altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
4. Qualora una superficie vitata registrata nello schedario sia sottoposta ad una nuova misurazione, il dato di superficie registrato nello schedario non viene modificato se la nuova misurazione rientra nella tolleranza di misurazione di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione ed il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo) e all’articolo 4, comma 10 del d.m. 16 dicembre 2010. Tale tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ettaro.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.