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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 3
- Gestione dei procedimenti e modulistica (articolo 4 l.r. 68/2012 )
1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono gestiti, da parte dei soggetti competenti, per mezzo del sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte dall’Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (ARTEA). I provvedimenti e la documentazione conclusiva dei procedimenti amministrativi sono sottoscritti tramite l’apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia.
2. La modulistica relativa alle domande e alle dichiarazioni prevista dal presente regolamento è predisposta da ARTEA d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e delle regole e standard relativi al sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), garantendo la necessaria interoperabilità e cooperazione applicativa con gli altri sistemi e banche dati regionali.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.