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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 20
- Norma transitoria per l’attribuzione della superficie rivendicabile (articolo 24 l.r. 68/2012 )
1. In attuazione dell’articolo 24, comma 2 della legge, ARTEA procede a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all’articolo 15, comma 4 della legge sulla base dei seguenti criteri:
a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) qualora un disciplinare di produzione preveda anche tipologie e sottozone, la superficie rivendicabile è registrata con il solo nome della denominazione;
c) le superfici con più di una iscrizione riferita alla medesima denominazione sono prese in considerazione una sola volta;
d) non sono registrate le superfici iscritte ai fini della produzione di vino cosiddetto “di ricaduta” quali le denominazioni Rosso di Montalcino e Rosso di Montepulciano.
2. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 3 (1)

v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

si applica ai contratti di trasferimento temporaneo del possesso di superfici vitate in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento solo se compatibile con quanto previsto nel contratto medesimo.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.