Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2) [Regolamento tacitamente abrogato].
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013
Art. 2
- Definizioni (articolo 2 l.r. 68/2012 )
1. Ai fini del presente regolamento, con riferimento ad una determinata superficie vitata, si intende per:
a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si conclude l’eliminazione completa di tutti i ceppi;
b) data di inizio dei lavori di impianto: la data in cui viene messa a dimora la prima barbatella;
c) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui si completa la messa a dimora di barbatelle di vite innestate o non innestate o parti di vite, per la produzione di uve, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola;
d) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l’innesto di viti già precedentemente innestate;
e) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;
f) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto: la resa di riferimento dei diritti di reimpianto, compresi i diritti della riserva regionale, fissata a 70 quintali di uva per ettaro;
g) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);
h) parcella viticola aziendale: ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), è definita come una superficie vitata continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti quali l’orientamento dei filari e il sesto di impianto e che è condotta da una singola unità tecnico economica (UTE). Ciascuna parcella viticola è composta da una o più particelle catastali, comprese anche parzialmente, e da una o più unità vitate;
i) struttura di controllo: l’autorità pubblica designata e l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere l’attività di controllo sui vini a DOP e ad IGP ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ).
Note del Redattore:
Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.